CCNL Catering Aereo: nuovi minimi retributivi con la retribuzione di luglio

In arrivo nuove retribuzioni per il personale del trasporto aereo 

Con il CCNL del 7 dicembre 2022 Federcatering, Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Ugl-Trasporti hanno stabilito nuovi minimi retributivi a partire dal mese di luglio. I nuovi importi riguardano i lavoratori delle imprese associate a Federcatering, ovvero al personale dipendente dalle aziende che svolgono attività di catering aereo, nell’ambito delle gestioni e dei servizi aeroportuali di assistenza a terra. Di seguito vengono riportati i nuovi minimi. 

Livello Minimo Contingenza Totale
Quadro A 1.970,88 542,70 2.513,58
Quadro B 1.788,40 537,59 2.325,99
Categoria C 1.532,89 537,59 2.070,48
Categoria D 1.284,73 531,59 1.816,32
Categoria E 1.211,73 528,26 1.739,99
Categoria F 1.138,73 524,94 1.663,67
Categoria G 919,72 522,37 1.442,09
Categoria H 824,84 520,51 1.345,35
Categoria I 729,95 518,45 1.248,40

Bonus trattenimento in servizio 2025: l’Agenzia delle entrate conferma l’esenzione fiscale estesa

L’Agenzia delle entrate ha risposto a un quesito riguardante il trattamento fiscale di un incentivo per i lavoratori che posticipano il pensionamento (Agenzia delle entrate, risoluzione 30 giugno 2025, n. 45).

L’articolo 1, comma 286, della Legge n. 197/2022 prevede che i lavoratori dipendenti che hanno conseguito i requisiti per il trattamento pensionistico anticipato possono rinunciare all’accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativi all’assicurazione generale obbligatoria (AGO) per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima. In conseguenza dell’esercizio di tale facoltà viene meno l’obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro e la somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all’ente previdenziale è corrisposta interamente al lavoratore, quale incentivo per la prosecuzione dell’attività lavorativa.

 

L’istante evidenzia che, a partire dal 2025, il bonus non dovrebbe concorrere alla formazione del reddito da lavoro dipendente secondo le modifiche della Legge di Bilancio 2025. Tuttavia, l’articolo 51, comma 2, lett. i-bis) del TUIR prevede la non concorrenza al reddito di lavoro dipendente solo per i lavoratori iscritti all’AGO e alle sue “forme sostitutive”, escludendo esplicitamente le “forme esclusive”.
Il contribuente, essendo iscritto all’INPS in qualità di lavoratore dipendente già iscritto a una “forma esclusiva” dell’AGO a seguito dello scioglimento degli Enti previdenziali d’origine, chiede se anche a lui, a partire dal 2025, si applichino le disposizioni di non imponibilità fiscale previste dal citato articolo 51, comma 2, lett. i-bis) del TUIR.

 

L’articolo 1, comma 286, della Legge n. 197/2022, come sostituito dalla Legge di bilancio 2025, ha ampliato la platea dei lavoratori beneficiari. Ora include non solo coloro che maturano il diritto alla pensione anticipata flessibile, ma anche coloro che raggiungono il diritto alla pensione anticipata (secondo specifici requisiti contributivi) entro il 31 dicembre 2025. La nuova formulazione della legge prevede esplicitamente che questi lavoratori possano rinunciare all’accredito contributivo relativo all’AGO e alle “forme sostitutive ed esclusive della medesima”.

 

La legge modificata stabilisce che, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento, la somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all’ente previdenziale è corrisposta interamente al lavoratore e “relativamente alla medesima trova applicazione quanto previsto dall’articolo 51, comma 2, lettera i-bis), del TUIR”.

 

Dagli atti parlamentari emerge che la modifica normativa della Legge di bilancio 2025 era finalizzata ad ampliare la platea dei lavoratori destinatari degli incentivi e a prevedere l’esclusione dalla tassazione delle somme corrisposte interamente al lavoratore. Pertanto, l’Agenzia ritiene che vanificare tale finalità agevolativa per gli iscritti alle forme “esclusive” dell’AGO andrebbe contro lo scopo della norma.

 

L’Agenzia delle entrate, dunque, interpreta che il richiamo all’articolo 51, comma 2, lettera i-bis) del TUIR, contenuto nel nuovo articolo 1, comma 286, abbia inteso estendere il beneficio fiscale della non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente a tutti i lavoratori iscritti alle forme previdenziali elencate nel medesimo comma 161, includendo quindi anche le “forme esclusive”.

Nel caso specifico del contribuente, l’Agenzia conclude che le quote di retribuzione derivanti dalla rinuncia all’accredito contributivo presso la forma esclusiva dell’Assicurazione Generale Obbligatoria, percepite a partire dal 2025, non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 51, comma 2, lettera i-bis), del TUIR.

CCNL Farmacie: sciopero per il rinnovo del contratto

Oggi 1° luglio stop di 4 ore. Per le OO.SS. la proposta salariale di Federfarma è insufficiente

Le OO.SS. di settore Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil hanno proclamato per la giornata di oggi, 1° luglio 2025, una mobilitazione dei circa 100mila lavoratori delle farmacie private, farmacisti e collaboratori. Le ragioni della mobilitazione, afferma il segretario nazionale della Filcams, sono legate all’aumento salariale proposto da Federfarma, non considerato adeguato. 

Ai farmacisti che lavorano nelle parafarmacie collocate nei punti vendita della grande distribuzione si applica il contratto della grande distribuzione, che riconosce questa figura professionale specifica: a regime guadagneranno 360,00 euro in più dei colleghi impiegati nelle farmacie. Per tal motivo Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil richiedono un aumento di 360,00 euro, che tenga conto della perdita del potere di acquisto maturato tra il 2021 e il 2024 e delle previsioni per il prossimo triennio.

Nelle prossime settimane si svolgeranno assemblee territoriali, sia a carattere regionale che provinciale, rivolte al più ampio numero di lavoratrici e lavoratori del settore. A queste seguiranno presidi territoriali e iniziative pubbliche di fronte alle sedi di Federfarma, delle Prefetture o delle amministrazioni regionali, accompagnate da un documento unitario di denuncia e proposta.

Approvato il Decreto Flussi 2026-2028

Nell’arco del triennio 2026-2028 gli ingressi autorizzati saranno 497.550 (Presidenza del Consiglio dei ministri, comunicato 30 giugno 2025, n. 133).

Il Consiglio dei ministri, nella seduta del 30 giugno scorso, ha approvato, in esame preliminare, il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo ai flussi migratori per il triennio 2026-2028, che programma per tale periodo gli ingressi regolari in Italia di lavoratori non comunitari.

In particolare, il decreto prevede, per il 2026, 164.850 ingressi autorizzati. Nell’arco del triennio 2026-2028 le unità autorizzate saranno 497.550, con la seguente ripartizione:

– lavoro subordinato non stagionale e autonomo, 230.550 unità;
– lavoro stagionale nei settori agricolo e turistico, 267.000 unità.

Le quote sono state determinate tenendo conto dei fabbisogni espressi dalle parti sociali e delle domande di nulla osta al lavoro effettivamente presentate negli anni scorsi, con l’obiettivo di una programmazione che recepisca le esigenze delle imprese e che sia anche realistica.

Resta ferma la volontà di incentivare gli ingressi fuori quota, anche nella prospettiva di un ridimensionamento del meccanismo del “click day”, che potrà avvenire seguendo un percorso graduale, che riguardi anzitutto i profili professionali più ricercati dai datori di lavoro e che potenzi la formazione dei lavoratori nei Paesi di origine.

MIMIT: nuova scadenza per il domicilio digitale degli amministratori di società

L’obbligo di comunicare, entro il 30 giugno 2025, il domicilio digitale/indirizzo di PEC al Registro delle imprese, già previsto per le società e le imprese individuali ed esteso, con la Legge di bilancio 2025, anche agli amministratori di imprese costituite in forma societaria, è stato differito al 31 dicembre 2025 (Ministero delle imprese e del made in Italy, nota 25 giugno 2025, n. 127654).

Il MIMIT fornisce chiarimenti riguardo all’introduzione dell’obbligo di iscrizione del domicilio digitale degli amministratori di imprese costituite in forma societaria nel registro delle imprese, come previsto dalla Legge 30 dicembre 2024, n. 207.

 

In particolare, viene comunicato il differimento del termine di primo adempimento per le imprese già costituite al 1° gennaio 2025.

 

Il Ministero aveva già fornito i primi orientamenti interpretativi e chiarimenti con la comunicazione del 12 marzo 2025. Tale esigenza era sorta a causa di un “non perfetto coordinamento” della nuova disciplina con il contesto normativo generale in cui era stata inserita dal legislatore. La Direzione generale si era riservata la possibilità di intervenire nuovamente per ampliare o correggere le indicazioni, in risposta a criticità e segnalazioni emerse dal territorio, dal Sistema camerale e dagli operatori professionali e imprenditoriali.

Recentemente, sono state sottoposte all’attenzione del Ministero talune criticità operative emerse sul territorio che riguardano, in particolare, la definizione del termine entro il quale i soggetti obbligati sono chiamati ad effettuare l’iscrizione del domicilio digitale degli amministratori nel registro delle imprese.
Nella precedente nota del 12 marzo, pur riconoscendo l’indubbia applicabilità dell’articolo 1, comma 860, della Legge n. 207/2024 sia alle nuove imprese sia a quelle già esistenti alla data di entrata in vigore della disposizione, si era evidenziata l’assenza di un termine espresso di adempimento stabilito dal legislatore.

In virtù di questa lacuna e della conseguente diffusa inconsapevolezza delle imprese, la Direzione Generale aveva individuato, in un’ottica di semplificazione e di favor per le imprese, il 30 giugno 2025 come termine per la prima comunicazione da parte delle imprese già costituite alla data di entrata in vigore dell’obbligo. Questa decisione mirava a consentire una “legittima applicazione dell’obbligo” attraverso un’interpretazione ragionevole della norma, data la numerosità dei soggetti destinatari.
Tuttavia, è stato recentemente rappresentato al Ministero che la data del 30 giugno 2025 avrebbe generato ulteriori criticità operative a causa della sua concomitanza con gli adempimenti societari legati all’approvazione dei bilanci di esercizio chiusi al 31 dicembre 2024. In risposta a queste istanze, il Ministero ha deciso di modificare le indicazioni precedentemente fornite.

 

Pertanto, per consentire un’attuazione più ordinata dell’obbligo normativo e per bilanciare le esigenze del mondo professionale e imprenditoriale, il nuovo termine di adempimento per la prima comunicazione del domicilio digitale degli amministratori è stato differito al 31 dicembre 2025.
Le linee interpretative e le ulteriori indicazioni operative fornite con la nota del 12 marzo 2025 rimangono, comunque, immodificate e pienamente confermate.