Disabilità: la nuova procedura per la trasmissione dei dati socio-economici

Illustrate le nuove modalità che possono essere gestite dall’assistito successivamente all’invio del certificato medico introduttivo (INPS, messaggio 18 marzo 2025, n. 950).

L’INPS informa che, a seguito dell’accertamento della condizione di disabilità, la trasmissione dei dati socio-economici può essere effettuata dall’assistito successivamente all’invio del certificato medico introduttivo da parte del medico certificatore, accedendo al nuovo servizio rilasciato sul Portale dell’Istituto, denominato “Dati socio-economici prestazioni di disabilità”.

In effetti, il D.Lgs. n. 62/2024 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 15/2025, ha riformato anche i criteri e le modalità dell’accertamento della condizione di disabilità, affidandola in via esclusiva su tutto il territorio nazionale all’INPS a partire dal 1° gennaio 2027. Tuttavia, la separazione tra l’accertamento e la verifica delle condizioni socio-economiche è rimasta invariata.

Attraverso il nuovo servizio, i soggetti in possesso di identità digitale SPID almeno di Livello 2, CNS o CIE 3.0 possono autocertificare e trasmettere le proprie condizioni reddituali, familiari, lavorative e ogni altra informazione richiesta dall’INPS per consentire la verifica del diritto all’eventuale prestazione economica riconosciuta.

La stessa modalità può essere utilizzata dalle associazioni di categoria.

Gli istituti di patronato possono utilizzare, invece, il servizio tramite il “Portale dei Patronati” (con le modalità indicate nel messaggio INPS n. 4684/2023).

Infine, l’Istituto comunica che per le domande di invalidità civile inoltrate entro il 31 dicembre 2024 negli ambiti territoriali interessati dalla sperimentazione avviata dal 1° gennaio 2025, nonché in tutti gli altri ambiti non ancora coinvolti nell’attuazione della riforma, si continuerà a utilizzare per l’inserimento dei dati socio-economici la procedura attuale, tramite accesso al seguente servizio: “Verifica dati socio-economici e reddituali per la concessione delle prestazioni economiche”.

Trattamento IVA nel contratto di cointeressenza propria

L’Agenzia delle entrate analizza il trattamento fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto delle somme scambiate tra due operatori nell’ambito di un contratto di cointeressenza propria (Agenzia delle entrate, principio di diritto 19 marzo 2025, n. 3).

Il contratto di cointeressenza è regolato dall’articolo 2554, comma 1, del codice civile, il quale stabilisce che ”le disposizioni degli articoli 2551 e 2552 si applicano anche al contratto di cointeressenza agli utili di un’impresa senza partecipazione alle perdite e al contratto con il quale un contraente attribuisce la partecipazione agli utili ed alle perdite della sua impresa, senza il corrispettivo di un determinato apporto”.

 

Dall’articolo 2554 c.c. si desume che il contratto di cointeressenza può essere impropria o propria:

  • contratto di cointeressenza ”impropria” quando vi è l’apporto di capitale o lavoro ed è prevista soltanto la partecipazione agli utili;

  • contratto di cointeressenza ”propria” quando non vi è alcun apporto ed è prevista la partecipazione sia agli utili che alle perdite.

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il contratto di cointeressenza propria si caratterizza per essere finalizzato alla realizzazione di relazioni di collegamento tra imprese, in quanto lo scopo della società cointeressante è quello di alleviare la gestione economica dell’impresa da perdite il cui verificarsi appare solo probabile, dunque incerto. D’altro canto, la stessa società cointeressante si impegna a cedere alla società cointeressata parte degli eventuali utili, nel caso in cui la gestione dell’impresa si rivelasse profittevole. Questo schema contrattuale è considerato “parassicurativo”, poiché genera un ‘‘obbligo di fare” avente natura reciproca, dove l’impiego di capitale è richiesto solo nell’eventualità di una perdita e mai come elemento dal quale discende il perfezionamento dell’accordo stesso. Il rapporto partecipativo appare fondato su un fatto incerto e non determinabile a priori e si sostanzierà in una mera cessione di denaro da una parte o dall’altra.

La società cointeressata beneficia del coinvolgimento della terza parte nel rischio d’impresa, ricevendo una quota degli utili come forma di protezione contro eventuali perdite.

 

L’agenzia sottolinea anche le differenze tra il contratto di cointeressenza e altri contratti come quello di assicurazione e l’associazione in partecipazione.

A differenza del contratto di assicurazione, dove il premio è certo e legato a un rischio medio, nel contratto di cointeressenza non ci sono limiti definiti per l’intervento dell’assuntore nel ripianamento delle perdite. Inoltre, mentre nell’associazione in partecipazione è sempre previsto un apporto e la partecipazione agli utili costituisce, di regola, il ”corrispettivo” di quest’ultimo, nella cointeressenza l’apporto può mancare laddove venga prevista la partecipazione sia agli utili che alle perdite (cointeressenza propria).

 

Per quanto riguarda l’IVA, l’Agenzia conclude che le somme attribuite o ricevute nell’ambito di detto schema contrattuale debbano qualificarsi come meri trasferimenti monetari e non possano essere assimilati a corrispettivi, in quanto non è ravvisabile nel contratto di cointeressenza propria contraddistinto dall’aleatorietà una diretta correlazione tra prestazioni reciproche tipica dei contratti sinallagmatici. Pertanto, tali somme non rientrano nel campo di applicazione dell’IVA e sono qualificate come operazioni “fuori campo” secondo l’articolo 2, terzo comma, lett. a) del D.P.R. n. 633/1972.

CCNL Scuola: sequenza contrattuale sul contratto di ricerca

L’importo del contratto di ricerca non può essere inferiore al  trattamento iniziale spettante al ricercatore

Il 18 marzo è stato sottoscritto dall’ARAN e da Cisl-Fsur, Flc-Cgil, Uil Scuola Rua, Snals Confsal,Gilda Unams, Anief il CCNL relativo alla sequenza contrattuale sul Contratto di ricerca ex art. 22 L, n. 240/2010. 
Viene, innanzitutto, stabilito che l’importo del contratto non può comunque  essere inferiore al  trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito e non può  essere superiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo  pieno.
Inoltre viene precisato che i contratti di ricerca non danno luogo a diritto di accesso al ruolo dei soggetti ex art. 22 L.240/2010, né possono essere computati ai fini di cui all’art. 20 D.lgs  25 maggio 2017, n. 75.

Al via la prestazione universale per gli ottantenni

Firmato il 21 febbraio 2025 dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministro dell’economia e delle finanze il decreto che disciplina le modalità di attuazione (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 18 marzo 2025).

Il 21 febbraio scorso è stato firmato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministro dell’economia e delle finanze il decreto che disciplina le modalità di attuazione della “prestazione universale”, istituita in via sperimentale per gli anni 2025 e 2026 dagli articoli 34 e seguenti del D.Lgs. n. 29/2024 (Disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane). Al momento, il decreto è all’esame degli Organi di controllo per la registrazione.

In sostanza, dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2026 le persone anziane (con età di almeno 80 anni), con un livello di bisogno assistenziale gravissimo e con ISEE in corso di validità non superiore ai 6.000 euro possono fruire della “prestazione universale”, una nuova misura sperimentale che integra l’indennità di accompagnamento già riconosciuta con un “assegno di assistenza”, di importo massimo pari a 850 euro mensili, finalizzato a remunerare il lavoro di cura e assistenza svolto da lavoratori domestici ovvero ad acquisire servizi di supporto alla domiciliarità e all’autonomia forniti da imprese e professionisti qualificati.

In particolare, mediante il citato assegno, o beneficiari potranno acquisire servizi prestati da lavoratori domestici, servizi di tipo socioassistenziale (di cura e igiene della persona, di lavanderia, di confezionamento-distribuzione di pasti a domicilio, di cura e aiuto alla gestione dell’abitazione, di accompagnamento a visite, per lo svolgimento di piccole commissioni e per il disbrigo di pratiche amministrative) e servizi di tipo sociale (sostegno relazionale, di aiuto al mantenimento di abilità pratiche, di sostegno psicologico-educativo, di telesoccorso e teleassistenza).

Il riconoscimento e l’erogazione della prestazione universale sono gestiti dall’INPS.

 

Ebit: contributo alla formazione 2025

L’ente finanzia proposte formative per l’attuazione di percorsi di upskilling e reskilling delle competenze

L’Ente Bilaterale Industria Turistica offre proposte formative, che potranno essere svolte dalle Aziende direttamente ovvero per il tramite di soggetti formatori pubblici e privati accreditati presso la Regione in cui si trova la sede operativa dell’Azienda, per l’attuazione di percorsi di aggiornamento e riqualificazione delle competenze, con particolare riferimento alle sfide determinate dalla transizione digitale e dai cambiamenti che interessano i modelli organizzativi aziendali.
Pertanto, le Aziende che applicano il CCNL Industria Turistica siglato il 14 novembre 2016 e che sono aderenti all’EBIT, potranno usufruire del finanziamento qualora siano in regola con i versamenti all’ente e qualora non abbiano effettuato riduzioni dei livelli occupazionali con licenziamenti collettivi nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2022 e la data di pubblicazione da parte di EBIT del bando relativo ai contributi per la formazione di cui al presente accordo.
I destinatari della formazione sono i lavoratori dipendenti assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, compresi gli apprendisti.
Per il 2025, l’ente stanzia 500.000 euro come tetto di spesa massima al raggiungimento delle richiesti di contributo da parte delle aziende.
Il contributo verrà erogato sotto forma di rimborso e calcolato come prodotto tra il numero delle ore di formazione, fino ad un massimo di 16 ore computabili, e la quota oraria di 130,00 euro.
Nel caso di formazione al di fuori dell’orario di lavoro, ammissibile per un massimo di 16 ore, il finanziamento erogato da EBIT viene integrato dall’importo corrispondente all’indennità economica per i lavoratori (10,00 euro per ogni ora di formazione), che volontariamente partecipano all’attività formativa al di fuori dell’orario di lavoro, la cui corresponsione sarà effettuata dall’azienda in qualità di sostituto di imposta con il cedolino paga del primo mese utile successivo al pagamento da parte di EBIT.
Le istanze devono essere inviate entro il 31 dicembre 2025 in via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata presente sul sito ufficiale.