CIPL Terziario Confcommercio Toscana: individuati i periodi di stagionalità

Firmato l’accordo in tema di lavoro stagionale che decorrerà dal 1° aprile 2025

L’11 febbraio 2025 le Parti sociali Confcommercio Toscana, Fisascat-Cisl e Uiltucs Toscana hanno siglato il verbale di accordo per le aziende che, pur non esercitando attività di carattere stagionale, devono gestire picchi di lavoro riconducibili a ragioni di stagionalità, in quanto operanti in località a prevalente vocazione turistica. 
Si individuano i seguenti periodi di stagionalità: 
– per le destinazioni marine, dal mese di aprile al mese di ottobre;
– per le destinazioni montane e di prossimità, dal mese di aprile al mese di settembre – dal 15 novembre al 15 gennaio. 
Durante il periodo delle festività natalizie (dal 15 novembre al 15 gennaio) possono essere conclusi contratti stagionali che dovranno prevedere una durata contrattuale non inferiore a 16 giorni lavorativi e durante le fasce di lunga stagionalità, dovrà prevedere un minimo di almeno due mesi contrattuali. 
I datori di lavoro che intendono avvalersi di quanto previsto dall’accordo, che decorrerà dal 1° aprile 2025, dovranno inviare apposita richiesta di adesione all’Osservatorio Regionale del Lavoro (ORL).

L’accesso al SIISL per gli istituti di patronato

Dal 1° febbraio 2025, l’ammissione avviene al fine di supportare i cittadini nello svolgimento degli adempimenti a carico dei soggetti iscritti (INPS, messaggio 14 febbraio 2025, n. 575).

Dal 1° febbraio 2025 i patronati possono accedere alla piattaforma del Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL), anche per le posizioni relative ai percettori di NASpI e DIS-COLL. In particolare, i patronati possono assistere i beneficiari nella compilazione del curriculum vitae, del Patto di attivazione digitale (PAD) e nell’eventuale raccolta dei dati necessari per il Patto di servizio personalizzato (PSP).

Il SIISL mette a disposizione una guida per ciascuna delle procedure, facilitando così l’accesso e l’uso dei servizi da parte degli utenti. L’operatore dell’istituto di patronato può accedere alla piattaforma SIISL con le modalità già in uso.

All’interno della lista dei cittadini patrocinati, oltre ai beneficiari delle prestazioni Supporto per la formazione e il lavoro (SFL) e dell’Assegno di inclusione (ADI), sono, pertanto, visibili anche quelli che hanno presentato domanda di NASpI o DIS-COLL tramite l’istituto di patronato medesimo, e il cui stato di lavorazione risulti essere “In liquidazione”.

L’operatore dell’Istituto di patronato può, quindi, scegliere all’interno della lista, tramite ricerca puntuale per codice fiscale, un determinato beneficiario di NASpI o di DIS-COLL e procedere con le attività previste.

Il messaggio in commento riporta in allegato il manuale utente.

 

Ebac: contributo spese per l’acquisto del laboratorio artigiano

Stabilito un contributo per le spese di: perizie, spese tecniche, intermediazione agenziale e spese notarili

L’Ente Bilaterale Artigianato Campania concede un contributo, pari al 30% delle spese sostenute fino ad un massimo di 3.000,00 euro per le spese relative all’acquisto del laboratorio artigiano. 
In particolare, sono incluse le seguenti tipologie di spesa: perizie, spese tecniche, intermediazione agenziale e spese notarili.
A tal fine, si riportano i documenti da allegare alla richiesta:
– documentazione attestante le spese sostenute;
– autorizzazione al trattamento dei dati ai fini della legge sulla privacy (mod. EBAC);
– fotocopia documento identità. 
Qualora fosse necessaria assistenza, è possibile recarsi in uno degli Sportelli Territoriali attivi su tutto il territorio campano oppure presso la sede EBAC (previo appuntamento)..

CCNL Terzo Settore (Fesica-Confsal): rivalutati gli importi della Paga base Nazionale Conglobata

Dal 1° gennaio prevista la rivalutazione di un punto percentuale

Il 31 gennaio si sono incontrate Confimprese Italia e Fesica Confsal al fine di valutare il rapporto tra retribuzioni e potere d’acquisto per i dipendenti del terzo settore, come previsto dal CCNL del 20 luglio 2023.
Le Parti hanno, infatti, stabilito la rivalutazione di un punto percentuale (+1%) dal 1° gennaio 2025.
Di seguito gli importi.

TABELLA RETRIBUZIONI 
Importo Livelli
2.765,77  Dirigenti
2.212,55  Quadri
1.880,77  Livello I
1.770,11  Livello II
1.659,01  Livello III
1.548,88  Livello IV
1.438,22  Livello V
1.327,54  Livello VI

 

Scissione totale asimmetrica verso due beneficiarie di nuova costituzione

L’Agenzia delle entrate fornisce risposta ad un interpello presentata da un gruppo di soci e società per ottenere un parere sull’eventuale abusività di un’operazione di riorganizzazione aziendale ai sensi dell’articolo 10bis della Legge n. 212/2000 (Agenzia delle entrate, risposta 8 febbraio 2024, n. 35).

Gli Istanti intendono procedere a una scissione totale e asimmetrica della società, con l’obiettivo di risolvere dissidi interni e facilitare il passaggio generazionale. La scissione prevede la creazione di due nuove entità ciascuna con una composizione azionaria distinta e il trasferimento proporzionale di beni e passività. La riorganizzazione è motivata dalla necessità di superare divergenze strategiche tra i soci e garantire la continuità operativa delle attività imprenditoriali. La scissione è progettata per essere fiscalmente neutrale, mantenendo la continuità dei valori fiscali e senza generare vantaggi fiscali indebiti.

A detta degli Istanti, l’operazione di scissione prospettata non determinerà l’emersione di alcun obbligo di rettifica della detrazione IVA in capo alle società beneficiarie. Inoltre, l’operazione di scissione prospettata non è preordinata a successivi atti aventi contenuto realizzativo, né in capo alle società beneficiarie della scissione, né in capo ai rispettivi soci, né risulta finalizzata alla creazione di soggetti giuridici che non svolgano un’effettiva attività d’impresa o che, nel breve termine, siano destinati a una liquidazione volontaria, continuando le società beneficiarie, senza soluzione di continuità, l’esercizio della medesima attività d’impresa in precedenza esercitata dalla società scissa.

 

Sotto il profilo della disciplina antiabuso, l’Agenzia svolge le seguenti osservazioni.

 

In linea di principio, l’operazione di scissione, anche non proporzionale è fiscalmente neutrale, ai sensi dell’articolo 173 del TUIR e il passaggio del patrimonio della società scissa ad una o più società beneficiarie, che non usufruiscano di un sistema di tassazione agevolato, non determina la fuoriuscita degli elementi trasferiti dal regime ordinario d’impresa. In particolare, i plusvalori relativi ai componenti patrimoniali trasferiti dalla società scissa alle società beneficiarie, mantenuti provvisoriamente latenti dall’operazione in argomento, concorreranno alla formazione del reddito secondo le ordinarie regole impositive vigenti al momento in cui i beni fuoriusciranno dalla cerchia dei beni relativi all’impresa, ossia, verranno ceduti a titolo oneroso, diverranno oggetto di risarcimento (anche in forma assicurativa) per la loro perdita o danneggiamento, verranno assegnati ai soci, ovvero destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa.

 

Affinché non siano ravvisabili profili elusivi è necessario che la scissione si caratterizzi come operazione di riorganizzazione aziendale finalizzata all’effettiva continuazione dell’attività imprenditoriale da parte di ciascuna società partecipante all’operazione, con l’impiego nel caso specifico, anche delle risorse finanziarie messe a disposizione di ciascuna beneficiaria che, come sostenuto nell’istanza di interpello, continuerebbero ad essere utilizzate in modo strumentale all’attività d’impresa nei fatti esercitata per gli investimenti ritenuti più appropriati da ciascuno dei gruppi familiari.

Il giudizio favorevole circa la fattispecie rappresentata deve ritenersi subordinato alla condizione che nessun asset societario, frutto degli investimenti operati con la ”liquidità”, sia impiegato per raggiungere obiettivi esclusivamente personali oppure familiari o, in generale, estranei ad un contesto imprenditoriale, e che da ciascuna società post-scissione non provengano flussi finanziari, diversi dai dividendi, a favore dei rispettivi soci.

 

Pertanto, l’Agenzia ritiene che l’operazione di riorganizzazione societaria rappresentata non presenti profili di abuso, nel presupposto che siano rispettate tutte le condizioni richiamate e che, ai fini fiscali, la composizione del patrimonio netto destinato alle società beneficiarie dovrà rispecchiare, percentualmente, la natura di capitale e/o di riserve di utili esistenti nella scissa antecedentemente l’operazione di scissione.