Scissione con scorporo: l’Agenzia esclude la neutralità fiscale per la beneficiaria preesistente

L’Agenzia delle entrate ha pubblicato una risposta a interpello avente ad oggetto la scissione con scorporo ai sensi dell’articolo 2506.1 del codice civile, in particolare lo scorporo in una beneficiaria preesistente, e l’applicazione dell’articolo 173, comma 15-ter del TUIR (Agenzia delle entrate, risposta 22 agosto 2025, n. 225).

Una società ha presentato un’istanza di interpello per conoscere la corretta interpretazione dell’articolo 173, comma 15-ter del TUIR.

L’Istante detiene la totalità delle quote di un’altra società, e le due società hanno optato per il regime del consolidato fiscale. Entrambe operano nel settore della produzione e commercializzazione di macchine utensili.

Per razionalizzare la gestione immobiliare del gruppo, le due società intendono realizzare un’operazione di scissione con scorporo ai sensi dell’articolo 2506.1 del codice civile. Il dubbio dell’Istante, pertanto, è se a tale operazione di scissione con scorporo sia applicabile la disciplina fiscale di cui all’articolo 173, comma 15-ter del TUIR.

 

Al riguardo, l’Agenzia delle entrate ricorda che l’articolo  2506.1 del codice civile, introdotto dall’articolo 51 del D.Lgs. n. 19/2023, prevede che ”con la scissione mediante scorporo una società assegna parte del suo patrimonio a una o più società di nuova costituzione e a sé stessa le relative azioni o quote, continuando la propria attività”. Si tratta della scissione parziale mediante la quale si determina l’assegnazione di una parte del patrimonio della scissa a una o più società di nuova costituzione e l’assegnazione delle partecipazioni al capitale di queste ultime alla stessa società scissa e non ai suoi soci.
La disciplina fiscale del nuovo istituto è contenuta nel comma 15-ter dell’articolo 173 del TUIR, introdotto dal D.Lgs. n. 192/2024.
Tale comma 15-ter stabilisce che “alla scissione di cui all’articolo 2506.1 del codice civile si applicano le disposizioni del presente articolo, con esclusione dei commi 3, 7, 9 e 10”.
La relazione illustrativa al D.Lgs. n. 192/2024 chiarisce che il comma 10 (relativo alla limitazione al riporto delle perdite) non trova applicazione perché le scissioni “classiche” presuppongono che la beneficiaria sia già esistente, il che, in base al dato normativo civilistico, non sembra potersi verificare in caso di scissione mediante scorporo ex art. 2506.1 c.c..
L’Agenzia evidenzia che, sebbene nello schema preliminare del decreto (30 aprile 2024) vi fosse una previsione che sembrava riconoscere l’orientamento interpretativo delle beneficiarie preesistenti, tale previsione è stata soppressa nel testo definitivo.
La relazione illustrativa precisa che la soppressione è avvenuta per “allineare il regime fiscale con le disposizioni del codice civile”, rimuovendo la disciplina della scissione mediante scorporo in società beneficiarie preesistenti.

 

Allo stato delle norme, quindi, il comma 15­ter dell’articolo 173 del TUIR, che prevede la neutralità fiscale per la scissione con scorporo di cui all’art. 2506.1 del codice civile, risulta applicabile limitatamente alle scissioni mediante scorporo a favore di beneficiarie di nuova costituzione
Di conseguenza, nel caso di specie, il trasferimento dell’immobile alla società preesistente non può beneficiare della neutralità fiscale mediante la tipologia di scissione prospettata.

CCNL Poste: prevista l’erogazione dell’Una Tantum

Dal 1° settembre verrà corrisposta la 3° tranche dell’importo Una Tantum

A copertura del periodo 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2023, ai lavoratori in forza alla data del 21 dicembre 2023, verrà erogata con la busta paga di settembre la 3ª tranche di un importo “Una Tantum”, corrisposto pro-quota con riferimento a tante quote mensili quanti sono i mesi di servizio effettivo prestati nel periodo di cui sopra. La frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata, a tutti gli effetti, come mese intero.

Detto importo è riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale ed è escluso dalla base di calcolo del TFR. Inoltre, è quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale e contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.

Livello Importo
1 149,67
2 125,33
3 114,51
3S 110,00
4S 104,59
4 99,18
5 90,16

Contratti di solidarietà: le aziende beneficiarie degli sgravi contributivi per il 2024

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali annuncia la conclusione della procedura per gli sgravi contributivi relativi ali contratti di solidarietà per l’anno 2024 (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 20 agosto 2025).

Le risorse stanziate per l’anno 2024 sul Fondo Sociale per Occupazione e Formazione, pari a 30 milioni di euro, sono state interamente impegnate: lo rende noto il Ministero del lavoro e delle politiche sociali attraverso il comunicato in oggetto.

 

Ciò è avvenuto in ottemperanza a quanto stabilito dai decreti dello stesso Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, n. 2/2017 e n. 278/2019, e dalla Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 18/2017, par. 2, 3° cpv.

 

Tali risorse sono finalizzate a finanziare lo sgravio contributivo in favore delle aziende che hanno presentato regolare istanza dal 30 novembre 2024 al 10 dicembre 2024, collocate utilmente nella relativa graduatoria e alle quali il decreto direttoriale di ammissione al beneficio è stato ritualmente notificato.

 

Il Ministero precisa che le istanze che sono pervenute oltre il predetto limite di spesa non sono state evase ma, in ogni caso, viene fatta salva la possibilità di successiva istruttoria al determinarsi di eventuali risorse residue. 

 

Il comunicato in oggetto riporta anche l’elenco delle aziende beneficiarie per l’annualità 2024.

 

CCNL Farmacie Private: la Uiltucs ribadisce la richiesta economica per il rinnovo contrattuale

Federfarma contropropone un aumento di 180,00 euro a fronte della richiesta sindacale di 360,00 euro

In seguito al confronto con Federfarma, la Uiltucs ha reso noto, con un comunicato del 6 agosto 2025, di non voler rinunciare alla richiesta economica di 360,00 euro per le lavoratrici ed i lavoratori delle farmacie private. La mobilitazione dei giorni scorsi ha spinto l’associazione datoriale a convocare un incontro con le OO.SS., chiedendo la regolamentazione del diritto allo sciopero.

 

Per quanto concerne la parte economica, la controproposta di Federfarma è stata di 180,00 euro, non tenendo in considerazione, a detta delle OO.SS., la perdita del potere d’acquisto e neppure l’indice IPCA di riferimento. Dal canto suo, la Uiltucs ha fatto sapere che rimarrà al tavolo contrattuale, ma la mobilitazione continua. 

Fondo  clero: il contributo degli iscritti per il 2024

Adeguato l’importo in attuazione dell’articolo 20 della Legge n. 903/1973 (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 20 agosto 2025).

Individuato il contributo dovuto dagli iscritti al Fondo  di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica per l’anno 2024. In particolare, l’importo è stato determinato dal Decreto interministeriale del 30 luglio 2025, emanato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, in attuazione dell’articolo 20 della Legge n. 903/1973 e successive modificazioni e integrazioni.

Dato che dalla rilevazione elaborata dall’INPS la percentuale di aumento medio delle pensioni erogate dal predetto Fondo è stata pari a + 5,4%, il contributo a carico degli iscritti per il 2024 è di 2.053,89 euro annui.