CdM, le misure per rafforzare imprese agricole, pesca e imprese d’interesse strategico

Il Consiglio dei ministri, nella riunione del 6 maggio 2024, ha approvato un D.L. che introduce disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale (Presidenza del Consiglio dei ministri, comunicato 6 maggio 2024, n. 80).

Il nuovo provvedimento approvato dal Consiglio dei ministri prevede interventi volti a sostenere il lavoro in agricoltura, contrastare le pratiche sleali, arrestare la diffusione della peste suina africana e la brucellosi, contenere la diffusione e la proliferazione delle specie alloctone come il granchio blu, razionalizzare la spesa, migliorare l’efficienza del Sistema informatico agricolo nazionale e rafforzare i controlli nei settori agroalimentare e faunistico-venatorio. All’interno del D.L. sono, inoltre, contenute misure per contrastare la scarsità d’acqua e potenziare le infrastrutture idriche e per assicurare la continuità produttiva del complesso aziendale dell’ex ILVA.

Tra le principali novità introdotte dal decreto:

  • la sospensione della parte capitale della rata dei mutui o dei finanziamenti a favore delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura che abbiano subito una riduzione di fatturato;

  • la rimodulazione della disciplina del credito d’imposta, riconosciuto per il 2024, a favore delle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli o in quello della pesca e dell’acquacoltura, che effettuano l’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nella ZES unica;

  • l’ampliamento dei soggetti destinatari di alcune agevolazioni contributive a favore dei datori di lavoro agricoli che operano nelle zone colpite dalle alluvioni del 2023;

  • la definizione delle voci del trattamento economico spettante agli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella;

  • la facoltà, per le imprese agricole colpite dalla “moria del kiwi”, di accedere agli interventi del Fondo di solidarietà nazionale;

  • modifiche alle norme sul contrasto alle pratiche commerciali sleali e l’autorizzazione alla spesa di 3 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, al fine di potenziare i sistemi informatici dell’ISMEA;

  • l’introduzione del divieto di installazione di nuovi impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra e di aumento della estensione di quelli già esistenti, nelle zone classificate come agricole dai piani urbanistici, fatti salvi gli impianti finanziati nel quadro dell’attuazione del PNRR, quelli relativi a progetti di agrovoltaico e quelli da realizzare in cave, miniere, aree in concessione a Ferrovie dello Stato e ai concessionari aeroportuali, aree di rispetto della fascia autostradale, aree interne ad impianti industriali;

  • l’istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, del Dipartimento per le politiche del mare, con funzioni di coordinamento e in sostituzione dell’attuale Struttura di missione;

  • uno speciale procedimento di definizione degli interventi urgenti per far fronte alla crisi idrica;

  • la proroga al 31 dicembre 2050 delle concessioni d’uso relative alle opere e alle infrastrutture trasferite a Acque del Sud S.p.a., la quale può subentrare nei provvedimenti concessori di derivazione a uso potabile e irriguo delle opere e delle infrastrutture del demanio statale o regionale, in concessione agli enti che insistono nel territorio in cui opera la società;

  • una disciplina più favorevole per gli impianti di interesse strategico nazionale nell’ambito della normativa relativa al procedimento per la valutazione del “rapporto di sicurezza”.

Inoltre, con riferimento all’ex ILVA, il nuovo provvedimento prevede un finanziamento pari a 150 milioni di euro per assicurare la tutela dell’ambiente, della salute e della sicurezza dei lavoratori e la continuità operativa degli stabilimenti industriali d’interesse strategico nazionale.

Viene anche stabilita la possibilità di prorogare il termine ultimo di durata del programma delle amministrazioni straordinarie affittuarie di compendi aziendali della ex ILVA S.p.a. fino al termine ultimo di attuazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria e, comunque, sino alla cessione a terzi del compendio aziendale.

Infine, il D.L. Agricoltura prevede una disciplina specifica per il caso in cui sia necessario individuare l’affittuario delle imprese operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali o che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale e alle imprese del gruppo e ricorra una situazione di somma urgenza.

CCNL Telecomunicazioni: riunione dei sindacati

A seguito della disdetta da parte delle aziende aderenti ad Assocontact i sindacati richiedono un incontro al Ministro del Lavoro 

Nei giorni scorsi Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil si sono incontrate con l’obiettivo di deliberare su eventuali iniziative a seguito della disdetta dal CCNL delle Telecomunicazioni da parte di aziende aderenti ad Assocontact,
Di seguito gli argomenti trattati. 
Richiesta di incontro ad Asstel
E’ necessario richiedere un incontro con l’associazione datoriale del CCNL delle Telecomunicazioni, considerato che diverse aziende svolgono attività per importanti committenti aderenti a Confindustria del settore TLC.
Richiesta incontro al Ministro del Lavoro
I sindacati chiedono un incontro con il Ministro del Lavoro per rendere il CCNL delle Telecomunicazioni il contratto di riferimento per l’attività di contact center.
Istituzione cabina di monitoraggio
Valutare l’opportunità di sottoscrivere accordi con aziende che hanno comunicato la disdetta del CCNL.
Coinvolgimento delle confederazioni
Previsto il coinvolgimento delle Segreterie nazionali al fine di comunicare la disdetta di Assocontact per ragioni legate ai costi eccessivi.
Azioni di lotta e percorso di mobilitazione
Previste delle assemblee e mobilitazioni oltre ad ore di sciopero nelle aziende interessate

Opzione donna 2024, le istruzioni applicative

Fornite le indicazioni sui requisiti, le condizioni e la decorrenza di questo specifico istituto di pensione anticipata (INPS, circolare 3 maggio 2024, n. 59).

L’INPS ha fornito le sue istruzioni per l’applicazione delle modifiche introdotte dalla Legge di bilancio 2024  alla cosiddetta Opzione donna

In effetti, l’articolo 1, comma 138 della Legge n. 213/2023 ha esteso il diritto alla pensione anticipata, di cui all’articolo 16, comma 1-bis del D.L. n. 4/2019 alle lavoratrici che maturano i prescritti requisiti entro il 31 dicembre 2023.

I requisiti

In particolare, possono accedere a Opzione donna le lavoratrici che, entro il 31 dicembre 2023, abbiano maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un’età anagrafica di almeno 61 anni e che, alla data della domanda, si trovino in una delle condizioni indicate nella medesima norma. Peraltro, il requisito anagrafico di 61 anni è ridotto di un anno per ogni figlio nel limite massimo di 2 anni.

Per le lavoratrici dipendenti o licenziate da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa, la riduzione massima di 2 anni del requisito anagrafico si applica anche in assenza di figli.

Al requisito anagrafico richiesto per l’accesso al pensionamento in esame non si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita. 

Le condizioni

Le lavoratrici, in possesso dei citati requisiti anagrafici e contributivi, possono accedere a Opzione donna nel caso in cui si trovino in una delle seguenti condizioni:

assistono, alla data di presentazione della domanda di pensione e da almeno 6 mesi, il coniuge o la parte dell’unione civile o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità o un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori, il coniuge o l’unito civilmente della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti oppure siano deceduti o mancanti: 

– hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti Commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, superiore o uguale al 74%;

– sono lavoratrici dipendenti o licenziate da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa.

Decorrenza e domanda

A Opzione donna si applicano le disposizioni in materia di decorrenza relative alla cosiddetta “finestra mobile” (articolo 12, comma 2, D.L. n. 78/2010). Pertanto, le lavoratrici dipendenti e autonome, al perfezionamento dei requisiti anagrafico e contributivo richiesti dalla norma, conseguono la pensione decorsi:

12 mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, nel caso in cui il trattamento pensionistico sia liquidato a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti;

18 mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, nel caso in cui il trattamento sia liquidato a carico delle Gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi.

La decorrenza del trattamento pensionistico non può essere, comunque, anteriore al 1° febbraio 2024, per le lavoratrici dipendenti e autonome la cui pensione è liquidata a carico dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme sostitutive della medesima, e al 2 gennaio 2024, per le lavoratrici dipendenti la cui pensione è liquidata a carico delle forme esclusive della medesima.

Il trattamento pensionistico in esame può essere conseguito anche successivamente alla prima decorrenza utile, fermo restando la maturazione dei requisiti anagrafico e contributivo entro il 31 dicembre 2023 e la sussistenza delle condizioni richieste alla data di presentazione della domanda.

Infine, l’INPS comunica che le domande di pensione sono state aggiornate e devono essere presentate con le consuete modalità.

CIPL Edilizia Industria Livorno: sottoscritto l’accordo di determinazione dell’EVR

Determinato l’EVR 2023 da corrispondere a consuntivo nell’anno 2024

Le Parti sociali, nella giornata del 17 aprile 2024, si sono incontrate per la determinazione dell’Elemento variabile della retribuzione per l’anno 2023, effettuando la verifica degli indicatori territoriali
Dato l’esito positivo del confronto tra la media del triennio 2020/2021/2022 con la media del triennio 2019/2020/2021, l’EVR, da erogare mensilmente ai lavoratori edili da gennaio a dicembre 2024, è pari al 4% della misura massima dei minimi di paga in vigore dal 1° luglio 2014.
Di seguito le tabelle elaborate per gli operai e gli impiegati.

Operai

Livello Minimi Paga Base Oraria  EVR orario (4%) EVR mensile erogabile
operai 4° liv. 6,60 0,26 44,98
operai spec. 6,13 0,25 43,25
operai qual. 5,51 0,22 38,06
operai comuni 4,71 0,19 32,87

Impiegati

Livello Minimi CCNL  EVR 4% 
quadri ed impiegati 1s 1.630,71 65,23
impiegati 1° cat. 1.467,63 58,71
impiegati 2° cat. 1.223,02 48,92
impiegati 4° liv. 1.141,51 45,66
impiegati 3° cat. 1.059,96 42,40
impiegati 4° cat. 953,97 38,16
impiegati 4° cat. primo impiego 815,36 32,61

Ebipro: incentivo per l’utilizzo del contratto di reimpiego

L’importo massimo dell’incentivo ammonta a 800,00 euro, da riproporzionare in caso di ricorso al tempo parziale

L’Ente Bilaterale Nazionale EBIPRO ha previsto uno speciale incentivo in caso di attivazione del contratto di reimpiego, previsto dall’art. 56 del nuovo contratto degli studi e attività professionali. 
In generale, il contratto di reimpiego è stato introdotto nel rinnovo del 2015 e confermato e rivisto in quello di recente sottoscrizione, 16 febbraio 2024. Esso è finalizzato all’inserimento di persone over 50 e/o di soggetti inoccupati e disoccupati di lunga durata ai sensi dell’art. 1 lett. d) ed e), D.Lgs. n. 297/2002, il cui stato dovrà essere certificato da idonea documentazione (stato di disoccupazione), con esclusione dei soggetti che rientrano nel campo di applicazione dell’apprendistato. 
Il contratto offre la possibilità a soggetti svantaggiati di ricollocarsi nel mondo del lavoro attraverso una forma di inquadramento stabile e dall’altro lato consente al datore di lavoro la possibilità di retribuire i lavoratori in reimpiego con un salario di ingresso pari alla retribuzione fino a due livelli immediatamente inferiori per i primi 9 mesi dalla data di assunzione, e di un livello per i successivi 6 mesi rispetto a quello di inquadramento.
A tal fine, l’Ente ha introdotto un incentivo per gli studi professionali, a titolo di rimborso parziale del costo del lavoro inerente la prima mensilità successiva alla conclusione del periodo di sottoinquadramento previsto dall’art. 56 del CCNL. La misura è disciplinata da un Regolamento che ne dispone i limiti e le modalità di presentazione della domanda. L’importo massimo dell’incentivo ammonta a 800,00 euro, da riproporzionare in caso di ricorso al tempo parziale.
Il requisito per accedere al rimborso è la contribuzione regolare e continuativa alla bilateralità dello studio professionale per l’intero periodo di sottoinquadramento previsto dall’art. 56 del CCNL.